Dalla parte degli animali

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loulou_jq
00mercoledì 16 settembre 2009 16:05
una cosa buona fatta da questo governo
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICE SOCIALI

Ordina:

Art. 1.

1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacità superiore o superare le duecento unità di animali;
f) la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.

Art. 2.

I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.


Art. 3.

1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
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